Con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2011 nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli articoli 614 (Violazione di domicilio), secondo comma, o 633 (Invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. E ciò, indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU. Quindi a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dal pagamento dell’Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali il titolare abbia presentato tempestivamente una denuncia penale. Infatti, la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso. Dott. Marco Volpi
Si tratta del caso in cui, per gli immobili abusivamente occupati, sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente. Verrebbe in questo caso a mancare il presupposto dell’imposta, vale a dire l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.
Tale normativa, in altri termini, è stata censurata in quanto non prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU nell’ipotesi di immobile occupato abusivamente nonostante sia stata fatta denuncia agli organi istituzionali preposti.
La questione di costituzionalità, sollevata nell'ambito del giudizio, vedeva coinvolta la società proprietaria di un immobile, appunto occupato abusivamente. La società aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà. Anche se il Gip aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile, tale sequestro non aveva poi avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico. La società proprietaria, quindi, non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata.
Secondo i giudici costituzionali, è da considerare irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile - reso quindi inutilizzabile e indisponibile - e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto.
L’esenzione intercorre tra il momento in cui è stata presentata la denuncia penale e la liberazione dell’immobile.
Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
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