1. Analisi delle ordinanze di ristoro emesse dai Comuni e compilazione delle relative domande. Le suddette attività di cristallizzazione dello stato di fatto dei luoghi attraverso accertamenti tecnici, l’ottenimento di tutti i preventivi di spesa necessari per il rispristino come la conservazione dei documenti di spesa, sono propedeutiche alla redazione di una corretta e completa domanda di risarcimento danni da eventi atmosferici. Bisogna sempre tenere presente che non è sufficiente avere dalla propria parte la ragione ma è necessario, per vederla riconosciuta, essere in grado di dare prova della stessa mediante una corretta e completa documentazione scritta. Ora, una buona relazione tecnica, dei preventivi redatti in modo chiaro e documenti di spesa saranno degli ottimi elementi di prova da allegare alla domanda di ristoro, ovvero da produrre in un eventuale successivo giudizio, qualora necessario. A seguito del provvedimento del Governo che ha accantonato una prima somma a titolo di ristoro per tutti i Comuni nei territori dei quali si sono verificati danni in conseguenza di quell'evento, le singole amministrazioni locali hanno emesso una prima ordinanza contenente, tra altre disposizioni, quelle relative ai termini ed alle modalità per redigere ed inoltrare la domanda, correlata dei relativi documenti giustificativi, per ottenere il pagamento della somma preventivamente quantificata dal Governo ed uguale per tutti coloro che avrebbero provato di aver subito danni al proprio immobile almeno per quell'importo. Oggi, sono già state emesse dai Comuni altre ordinanze contenenti le specifiche indicazioni per richiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti – documentalmente provati nell’an e nel quantum. Le ordinanze dei Comuni sono differenti, anche sulla base dei diversi eventi verificati in una zona piuttosto che in un’altra, alcuni sono obbiettivamente chiari e precisi, altri meno come genericamente avviene per tutti i provvedimenti. È soltanto in quest’ultimo caso che suggeriamo di rivolgersi a dei professionisti - ingegneri, geometri - per un aiuto nell'inserimento dei dati relativi all'immobile, ovvero anche solo per un parere - avvocati. 2. Immobili indipendenti, in gruppi di villette singolarmente autonome od in condominio. Nel caso in cui l'immobile sia stato costruito unitamente ad altri in un unico progetto edilizio – ad esempio villette a schiera - è necessario verificare quali beni rientrino in condominio. Di norma questi tipi di immobili condividono con quelli limitrofi alcuni parti comuni, come accesso ai posti auto sotterranei, cortili, camminamenti e relative coperture, condutture o scoli, ecc. e la gestione di queste parti viene affidata ad un amministratore che ne regola l'uso, la manutenzione ed il ripristino sulla base del regolamento di condominio, mentre tutte le altre parti, muri, tetti, giardini asserviti ad ogni singolo immobile, camminamenti e coperture asserviti ad ogni singola unità, ecc. sono di esclusiva proprietà ed in gestione al singolo proprietario. Di conseguenza, qualora i danni riguardino le parti comuni sarà necessario richiedere quanto prima all'amministratore tramite PEC di indire un'assemblea straordinaria con indicazione dell'ordine del giorno tipo: "accertamento per la messa in sicurezza dei beni, verifica dei danni alle parti comuni del condominio e valutazione del conferimento dell'incarico ad un tecnico con relazione finale scritta". Per quanto concerne, invece, le parti non in condominio, tale attività dovrà essere eseguita in autonomia. È utile precisare che per quanto riguarda gli interventi necessari per la messa in sicurezza di una parte in condominio - ad esempio distacco di pezzi di intonaco dai balconi oppure ripristino di uno scolo che può creare allagamento dei posti auto sotterranei, ecc. l'amministratore per legge non solo può, ma deve agire in autonomia, senza necessità di una delibera assembleare che ne autorizzi l'intervento o ne approvi i costi, dando semplice comunicazione ai condomini dell'avvio dei lavori. Ora, poiché però non si può essere certi della tempestiva diligenza di tutti gli amministratori, le indicazioni di cui precedente capoverso, concernenti la richiesta di indire un’assemblea straordinaria, mettono i condomini al riparo da ogni eventuale rischio. 3. Accertamenti circa eventuali responsabilità per danni non riconducibili soltanto all’evento atmosferico straordinario. Conseguenze delle alluvioni del 2023 in Emilia-Romagna sono state, per lo più, frane molto consistenti ed allagamenti a seguito dello straripamento di numerosi fiumi e corsi d’acqua. A chi spettano le spese per la rimozione della terra e a chi quelle per il ripristino dei giardini privati e delle unità locali sgombrate? Il proprietario del terreno, che ha l’obbligo della manutenzione dello stesso, poteva piantare alberi differenti da quelli presenti sulla collina che potrebbero aver reso ancora più fragile e meno compatto il terreno? Si può ipotizzare che l’impresa che ha costruito le villette invece di far smaltire la terra rimossa per le fondamenta della costruzione abbia invece addossato la stessa alla collina – come spesso avviene per un risparmio di denaro sullo smaltimento – rendendo così la stessa più instabile? Nessuna risposta prescinde da una relazione tecnica di un geologo a seguito di accertamento in loco e, qualora vi siano richieste di risarcimento da alcuna delle parti, da un procedimento giudiziale da instaurare con l’assistenza di un avvocato, l’ATP (accertamento tecnico preventivo) all’esito del quale il consulente del Giudice (consulente d’ufficio), con la partecipazione dei consulenti delle parti, redigerà una relazione tecnica che farà fede tra le parti stesse e piena prova in qualsiasi giudizio successivo atto ad accertare le responsabilità. Avv. Maria Francesca Turroni
Lette diverse ordinanze comunali, si sono evinte differenze formali nei contenuti che hanno creato problemi interpretativi per i singoli cittadini; ciò ha comportato la necessità, per qualcuno, di rivolgersi a professionisti al fine di dirimere qualsiasi dubbio. A titolo di esempio, qualcuno ha temuto che compilando ed inoltrando quella prima domanda di ristoro ed ottenendo quella determinata somma, in seguito non ci sarebbe stata la possibilità di richiedere nessun altro importo per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
A prescindere dalla valutazione dell’eventuale incuria delle amministrazioni locali sul territorio che possa comportare una responsabilità, anche se non esclusiva, in capo alle stesse, potrebbero verificarsi controversie tra privati proprietari di beni confinanti o adiacenti, come ad esempio tra il proprietario di un terreno comprendente una porzione di collina dalla quale è franata una grande quantità di terra che ha arrecato ingenti danni ad alcune villette a schiera confinanti.
Ti possiamo aiutare?
Per informazioni, richieste di consulenza o assistenza, contatta direttamente il professionista di riferimento.
CONTATTA I PROFESSIONISTI
Oppure compila il modulo per essere ricontattato
dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR
Invia